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LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”

A novant’anni dalle leggi che ne imponevano la liquidazione, il legislatore ha finalmente approvato la norma sui Domini Collettivi, riconoscendo piena dignità e valore ad una storia vivente della nostra Italia. La proposta di legge, n. 4522 “Norme in materia di domini collettivi”, di iniziativa dei senatori Pagliari, Astorre, Dirindin, Palermo, è stata approvata dal Senato il 31 marzo 2017 e dalla Camera in via definitiva il 26 ottobre 2017 ed è entrata definitivamente in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.278 del 28-11-2017.

Un plauso alla Legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi” è stato rivolto anche dal Prof. Paolo Grossi, Presidente della Corte Costituzionale e profondo conoscitore ed estimatore degli “assetti fondiari collettivi”, nel corso del Suo intervenuto a chiusura dei lavori della 23° Riunione scientifica organizzata lo scorso 16-17 Novembre 2017 dal Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive dell’Università degli Studi di Trento.

Sono tuttavia lieto di fare una doverosa postilla: oggi, novembre del 2017, con una sincera soddisfazione posso contemplare il frutto di una recentissima attività legislativa del nostro Parlamento. Quel legislatore statale – contro cui ho tuonato parecchie volte lamentando le sue sordità, le sue incomprensioni, le sue incapacità – ha dato finalmente prova di attenzione, comprensione, capacità di innovare. Mi riferisco al disegno di legge che, avendo ricevuto l’approvazione delle due Camere, è sostanzialmente legge dello Stato (sia pure in attesa di una promulgazione che non potrà non seguire tra breve). A questo proposito, permettètemi di leggervi il fulcro dell’articolo 1: “La Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie”; e ciò (lo si dice espressamente) in attuazione, innanzi tutto, dell’articolo 2 della Costituzione. Sembra incredibile che il legislatore italiano, erede diretto di quei legislatori impegnati nello eliminare ridurre calpestare gli esecrati ‘usi civici’, sia assurto a un così elevato grado di consapevolezza culturale. Tutto, ormai, si fa discendere da una lettura culturalmente compiuta dell’articolo 2, inteso per quel che volle essere nel progetto dei Costituenti: il fondamento di una articolazione intensamente pluralistica della Repubblica. Siamo esattamente a una visione e valutazione opposte a quella dei vecchi legislatori, ultimo quello fascista del 1927. Siamo, cioè, in un orizzonte che è l’opposto di ogni forma liquidatoria. Anzi, si dà agli assetti fondiarii collettiviun robustissimo basamento teorico facendo esplicito riferimento a strutture incarnanti ordinamenti giuridici primarii, verità storica e giuridica su cui da tanto tempo mi sono affannato ad insistere. E sono lieto che il sostanziale artefice della proposta di legge, il senatore Giorgio Pagliari, un uomo politico che è anche un docente universitario e un ammirato uomo di scienza, nella sua Relazione si sia riferito a certe mie riflessioni in proposito. (…) L’importante è che, con questa legge, incipit vita nova; comincia per una plurisecolare vicenda un momento che può essere improntato a una fondata serenità, con la cancellazione di quegli attentati liquidatorii che hanno costituito dei veri incubi per la esistenza di tante comunità. Oggi, con questa legge, i ‘comunisti’ italiani hanno una inoppugnabile legittimazione, hanno il riconoscimento positivo da parte della Repubblica di quello che già sono stati e sono: una autentica ricchezza per la dimensione socio-giuridica dell’Italia plurale.”